1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione,
a) l'Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3;
b) l'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all'articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto.
4. L'ordinamento dell'ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabiliti con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.